È nuovamente periodo di pagamenti, stavolta è il turno dei tributi riguardanti l’Imposta Municipale Unica. Il Comune di Catania conferma le aliquote del 2020 anche per il 2021 e ricorda la scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’Acconto IMU. Di seguito le specifiche su detrazione, riduzioni ed esenzioni.
Le aliquote 2021 sono:
• Aliquota differenziata del 6,00 per mille (unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse)
• Aliquota ordinaria del 10,60 per mille (per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale ad eccezione della categoria D/10 in quanto esente)
• Aliquota ordinaria dell’1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale)
• Aliquota ordinaria del 2,5 per mille (per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)
Per quanto riguarda la possibile detrazione, il Comune riporta “In base all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.
È possibile richiedere le riduzioni presentando, da parte del contribuente, l’apposita dichiarazione IMU con i contratti allegati entro giugno 2022. Le riduzioni possono essere del 25% della base imponibile, per i contratti stipulati ai sensi della L. 431/98, e del 50% della base imponibile, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a familiari di 1° grado.
Quali immobili o unità immobiliari fanno parte dell’esenzioni?
• Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
• Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
• Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
• Sono esclusi dal versamento della prima rata IMU gli immobili aventi i requisiti previsti dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021