Articolo giornalistico:
La Polizia di Stato di Agrigento ha emesso quattro provvedimenti D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di altrettanti soggetti, tutti residenti ad Agrigento, di età compresa tra i 37 ed i 24 anni. Questi soggetti sono stati ritenuti responsabili dei disordini avvenuti lo scorso 7 gennaio 2024, durante l’incontro di calcio Licata – Akragas, svoltosi presso lo stadio “Saraceno” di Ravanusa.
Durante l’incontro sportivo si sono verificati ripetuti lanci di materiale pericoloso ed oggetti contundenti, oltre a condotte violente di grave pericolosità per l’incolumità pubblica dei tifosi presenti allo stadio. Inoltre, i soggetti hanno fatto uso di mezzi atti a rendere difficile il loro riconoscimento.
Due dei soggetti, presenti all’interno dell’impianto sportivo nel settore “ospiti”, hanno lanciato petardi verso il rettangolo di gioco, mentre gli altri due erano nelle immediate adiacenze dello stadio, travisati da scaldacollo ed in possesso di una spranga di ferro e di una torcia accesa del tipo “bengala”.
Le Forze dell’Ordine sono intervenute per sedare i disordini e successivi accertamenti, condotti anche con l’ausilio delle riprese video-fotografiche, hanno permesso l’individuazione dei responsabili dei disordini e l’adozione dei provvedimenti D.A.SPO.
Il divieto di partecipare a manifestazioni sportive avrà una durata di tre anni per un soggetto, di quattro anni per altri due e di otto anni, con la prescrizione di presentarsi in Questura nei giorni di svolgimento delle gare, per il quarto soggetto già raggiunto in passato da provvedimento simile.
Ai soggetti è quindi vietato l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla U.E.F.A., dalla F.I.F.A., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Pro, dalla Lega Nazionale Dilettanti e in tutte le attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti ed organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. Nonché l’accesso ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, a partire da quattro ore prima dell’inizio delle competizioni sportive e fino a due ore dopo la conclusione.